Interdittiva antimafia alle società degli Iavazzi: il Tar della Campania respinge ancora una volta la richiesta di sospensiva del provvedimento prefettizio e del commissariamento delle società della holding

Interdittiva antimafia alle società degli Iavazzi: il Tar della Campania respinge ancora una volta la richiesta di sospensiva del provvedimento prefettizio e del commissariamento delle società della holding

AGRO CALENO – La famiglia Iavazzi non si è data per vinta e ancora una vota ha presentato richiesta di sospensiva dell’interdittiva antimafia e di tutti i provvedimenti consequenziali adottati dallo scorso mese di agosto, ma ha dovuto incassare l’ennesima sconfitta. La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza depositata il 21 ottobre scorso, ha rigettato l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati nell’istanza presentata dal legale degli imprenditori marcianisani, l’avvocato Luigi Adinolfi. Quest’ultimo, infatti, per conto della Impresud srl e della Ecologia Iavazzi s.a.s., aveva inserito dei motivi aggiuntivi nell’ambito del ricorso inoltrato contro la Prefettura di Caserta e i Comuni coinvolti (tra i quali Calvi Risorta, Pastorano e Sparanise), chiedendo l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia –, tra gli altri, anche del provvedimento interdittivo antimafia del 13 agosto e del decreto di commissariamento delle due società interessate (provvedimento avallato anche dall’Autorità nazionale anti corruzione).

I giudici amministrativi, valutati i motivi aggiuntivi, hanno ritenuto di non dover sospendere i provvedimenti adottati come fatto qualche mese fa per tutelare la salute di molte comunità, visto che in quel caso la paralisi delle attività avrebbe potuto interrompere un servizio di pubblica utilità come la raccolta dei rifiuti. La revoca degli affidamenti e la conseguente assegnazione della responsabilità del servizio ad altre società, da parte degli Enti coinvolti, infatti, avrebbe scongiurato tale pericolo. Il Tar d’altronde lo specifica nell’ordinanza che potete leggere di seguito: “Ritenuti quindi non sussistenti, in relazione al pregiudizio prospettato con i secondi motivi aggiunti, i presupposti per l’adozione di ulteriori misure cautelari, essendo cessato il pericolo precedentemente ravvisato dal Collegio nella interruzione di alcuni servizi pubblici essenziali; ritenuto, pertanto, di non poter accogliere l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati con i secondi motivi aggiunti”.

Tar Iavazzi 21-10-2015 

Red. Cro.

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