La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse un ricorso del ministero della giustizia relativo all’allora detenuto Pietro Ligato: il pericoloso boss è stato nel frattempo scarcerato per espiazione della pena

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse un ricorso del ministero della giustizia relativo all’allora detenuto Pietro Ligato: il pericoloso boss è stato nel frattempo scarcerato per espiazione della pena

PIGNATARO MAGGIORE – La settima sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza numero 3068/2021, ha dichiarato inammissibile “per sopravvenuta carenza di interesse” un ricorso del Ministero della Giustizia-DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) relativo al pericoloso boss di Pignataro Maggiore, Pietro Ligato, per vicende riguardanti la sua detenzione. Scrivono i giudici della Cassazione: tale “sopravvenuta carenza di interesse” è motivata dal fatto che “il 17 agosto 2020 Pietro Ligato è stato rimesso in libertà per intervenuta espiazione della pena, come risulta dall’acquisita certificazione”. Dalla lettura dell’ordinanza si evince che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria era in allarme per le possibili conseguenze dei contatti di Pietro Ligato con altri detenuti.
Come si legge ancora nel documento, “con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia – DAP avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza – in accoglimento del reclamo di Pietro Ligato, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis O.P. – aveva autorizzato lo scambio di oggetti e generi alimentari con i compagni dello stesso gruppo di socialità, disapplicando sul punto la circolare ministeriale del 2/10/2017 che vietava tale pratica. Il rigetto del reclamo è stato motivato dal rilievo che i detenuti sottoposti al regime dell’art. 41 bis O.P. appartenenti allo stesso gruppo già sono ammessi a fruire insieme delle ore di aria aperta e di socialità, senza controllo delle loro conversazioni, nelle quali ben potrebbero attuare quella circolazione di messaggi ed informazioni paventato dal divieto di scambio di oggetti. Peraltro, trattandosi di ‘oggetti di modico valore’, non potrebbe nemmeno darsi che il loro scambio instauri una forma di potere sugli altri detenuti capace di aggregare consenso criminale. In conclusione, ritiene il Tribunale di sorveglianza che il divieto di scambio di oggetti e generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità appare una limitazione vessatoria ed estranea alla finalità del regime differenziato ex art. 41 bis 0.P., come peraltro ha sancito di recente la Corte costituzionale nella sentenza n. 97 del 5/5/2020”.
Pubblichiamo, a corredo di questo nostro articolo, la citata ordinanza della settima sezione penale della Corte di Cassazione numero 3068/202, segnalando ai nostri pochi ma affezionati lettori che è relativa a un ricorso, appunto, del Ministero della Giustizia –DAP (come si capisce dalla lettura complessiva del documento) e non dell’allora detenuto Pietro Ligato, indicato quale ricorrente evidentemente per errore.

Ligato ordinanza cassazione

Rassegna stampa

articolo di Rosa Parchi

da pignataronews.myblog.it

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