Con questo primo articolo, avvio una serie di riflessioni sulla sicurezza delle scuole e delle sue problematiche organizzative all’interno di ogni Istituto.
Dopo anni di tagli, in questo settore non si intravede quella stagione di investimenti per reperire risorse necessarie alla messa in sicurezza delle scuole del nostro Paese.
Anche quest’anno al suono della campanella circa dieci milioni di persone hanno iniziato a lavorare e studiare nello stesso ambiente dell’anno scolastico precedente con infissi rotti, pavimenti sconnessi, impianti elettrici non a norma, mancanza di certificazioni, ecc. ecc….
Lo stesso Ministero ha certificato che dal punto di vista dell’antisismicità e delle norme antincendio, causa l’età del patrimonio edilizio, il 14% delle scuole è stato costruito prima del 1900, mentre il 44% risale al ventennio 1960/1980.
Ai rischi strutturali si aggiungono poi quelli dovuti alla conformazione geologica o ambientale, alla presenza di elementi nocivi, al degrado ed all’incuria, al sovraffollamento delle aule, alla scarsa applicazione delle misure di protezione, a macchinari logori e vecchi ecc…
Insomma dall’emanazione del D.lvo 626/94 e dall’entrata in vigore del TU 81/08 sulla sicurezza (aggiornato proprio nei giorni scorsi)non solo non sono stati messi a norma gli edifici, ma è venuto meno quella spinta partecipativa indispensabile per costruire e migliorare un sistema efficiente di salute e sicurezza dei e nei luoghi di lavoro.
In materia di igiene e sicurezza del lavoro la Costituzione (artt. 2, 4, 32, 35 e 41) afferma la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico/fisica come principio fondamentale e inderogabile.
L’ art. 2087 del C.C. prevede che il datore di lavoro ha l’obbligo di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica…”
La salute è quindi, un bene primario che va sempre salvaguardata.
Nella scuola il datore di lavoro è il Dirigente Scolastico che, grazie al DM n292 del 21 giugno 1996 …… del Ministro Berlinguer, è stato riconosciuto tale.
Questa è una delle tante assurde anomalie in quanto il DIRIGENTE SCOLASTICO NON HA POTERE DI SPESA né è il proprietario dell’immobile.
Quest’ attribuzione fortemente contestata dai DD.SS. negli anni non è stata mai modificata.
Prima dell’emanazione del D.lvo 81/08 (TU sulla sicurezza) le norme relative a tale ambito si ispiravano a due diversi periodi storici….
(Fine prima parte)
Giacomo Coco