Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno messo la definitiva pietra tombale sull’ecomostro della “Biopower” di Pignataro Maggiore – Pubblichiamo il testo integrale della sentenza civile: “Cessazione della materia del contendere”

Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno messo la definitiva pietra tombale sull’ecomostro della “Biopower” di Pignataro Maggiore – Pubblichiamo il testo integrale della sentenza civile: “Cessazione della materia del contendere”

PIGNATARO MAGGIORE – Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza civile numero 21107/2017 hanno messo la definitiva pietra tombale sull’ecomostro della Biopower dichiarando “la cessazione della materia del contendere”. Come si legge tra l’altro nella sentenza la Regione Campania aveva “proposto ricorso per Cassazione avverso la pronunzia del Consiglio di Stato numero 1042 del 2015 di condanna al risarcimento del danno in favore della società Biopower-Araba Fenice Energy s.p.a., all’esito dell’annullamento dell’impugnata determinazione regionale del 28/12/2011 di decadenza di quest’ultima dall’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 rilasciatale per la costruzione e l’esercizio di una centrale elettrica alimentata a biomassa combustibile nel Comune di Pignataro Maggiore”. Ma “anteriormente all’udienza, in data 11/11/2016, il difensore della ricorrente ha depositato in Cancelleria istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese, allegando la sentenza Cons. Stato n. 3001/2016 di revocazione e conseguente annullamento (in ragione della circostanza che il termine triennale per la realizzazione dei lavori era già scaduto al momento di adozione da parte della Regione dell’impugnato provvedimento di decadenza de quo, non potendo pertanto avere avuto esso rilevanza causale determinante ostativa al completamento e all’entrata in esercizio dell’impianto) della suindicata impugnata pronunzia Cons. Stato n. 1042 del 2015, nonché di rigetto per infondatezza – in sede rescissoria – del gravame dalla società Biopower-Araba Fenice Energy s.p.a. interposto avverso la pronunzia TAR Campania n. 3873 del 2012”. Da qui la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di dichiarare “la cessazione della materia del contendere” e di compensare “tra le parti costituite le spese del giudizio”.

Rassegna Stampa

articolo di Rosa Parchi

da pignataronews.myblog.it

Commenta con Facebook