VITULAZIO – Un’insegnante, in servizio su assegnazione provvisoria all’Istituto comprensivo autonomo “Benedetto Croce” di Vitulazio, ha ottenuto una importante vittoria sul fronte dell’accesso agli atti nell’ambito della mobilità scolastica interprovinciale. La docente di sostegno, infatti, aveva presentato domanda di trasferimento dalla provincia di Caserta a quella di Napoli per l’anno scolastico in corso (2019/2020). Dopo aver verificato che tra i destinatari della mobilità c’erano candidati con punteggio inferiore al suo, ha richiesto formale accesso agli atti all’Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli Scolastico, al fine di ottenere l’esibizione della documentazione relativa alle procedure di mobilità. Dopo che per mesi l’istanza è rimasta inevasa e priva di qualsiasi riscontro da parte dell’Usp partenopeo, la maestra è ricorsa al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio VI A. T. Napoli, chiedendo l’annullamento del silenzio – rigetto in merito alla richiesta presentata.
A conclusione dell’udienza del 15 gennaio, la sesta sezione del Tar ha accolto il ricorso e ha condannato il Miur e l’ufficio scolastico territoriale a fornire l’accesso agli atti e l’estrazione della copia entro un massimo di trenta giorni. Inoltre, l’amministrazione dovrà pagare 1000 euro per le spese di giudizio.
I giudici amministrativi, come riportato dalla sentenza pubblicata il 06/02/2020, scrivono: “Del resto, l’accesso deve essere considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività
Con riferimento a tali atti, poi, destinati per loro natura al confronto con quelli di altri candidati, in un contesto di competizione concorsuale, è da escludere in radice la sussistenza di una particolare esigenza di riservatezza atteso che una volta acquisiti dalla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti”.
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Red. Cro.