PIGNATARO M. – Al Tribunale amministrativo regionale della Campania si è concluso lo scontro giudiziario che vedeva contrapposti il signor Giuseppe Cotecchia e il Comune di Pignataro Maggiore, in merito alla variante al Piano regolatore generale concessa per la costruzione del pastificio in località San Girolamo e all’approvazione del Piano urbanistico. Il signor Cotecchia, infatti, contestando – tra le altre cose – quanto contenuto in alcune delibere del Consiglio comunale e l’esito della conferenza dei servizi, sosteneva che la realizzazione del pastificio sarebbe lesiva delle sue posizioni giuridiche soggettive e penalizzanti per gli interessi dell’intera collettività. Inoltre, che gli scarichi e le emissioni dell’opificio inciderebbero negativamente sullo stato ecologico-chimico delle acque del Rio Lanzi e delle falde freatiche, e di conseguenza sull’ottenimento della certificazione “bio”. A detta del ricorrente, difatti, la presenza della struttura provocherebbe anche un abbattimento fino al 70% del valore venale dei fondi vicini. A ciò si aggiungono tutta una serie di critiche al Puc. Così ha presentato due ricorsi contro l’Ente di Palazzo Scorpio, la Provincia di Caserta e la Regione Campania, e nei confronti della società Pastificio Antonio Pallante S.r.l. e del componente dell’Ufficio tecnico comunale, Baldo Marcello.
L’ottava sezione del Tar, nel corso dell’udienza del 15 gennaio scorso, ha dichiarato il primo ricorso in parte improcedibile e in parte inammissibile, e ha in parte respinto il secondo e in parte lo ha dichiarato inammissibile, compensando le spese.
Nella sentenza depositata oggi (17 febbraio), i giudici, in merito al primo ricorso, sottolineano: “Tale variante, come eccepito dai resistenti, è ormai superata dall’intervenuta approvazione del nuovo PUC con delibera del consiglio comunale n. 5 del 29 gennaio 2019 (atto, quest’ultimo, impugnato con il ricorso n. di R.G. 1237/2019). Nessuna utilità potrebbe ritrarre il ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati con il ricorso n. 5030/2017che hanno introdotto una variante puntuale al precedente strumento urbanistico dal momento che quest’ultimo è stato sostituito dal nuovo PUC che ha classificato la medesima zona come industriale. In questo senso il ricorso deve, per questa parte, essere dichiarato improcedibile”. A ciò aggiungono:“Il ricorso va, viceversa, dichiarato inammissibile con riguardo ai motivi di censura dedotti nei confronti dell’autorizzazione all’insediamento produttivo. Vale, infatti, evidenziare che gli atti impugnati sono sostanzialmente finalizzati all’adozione della variante allo strumento urbanistico lasciando impregiudicata ogni valutazione circa la ricorrenza di tutti i presupposti per rilasciare (in un momento successivo) i necessari titoli abilitativi. Tale conclusione si ricava dalla stessa deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 5 novembre 2017 di approvazione della variante al PRG ove si stabilisce che “i termini e le condizioni relativi alla validità del permesso di costruire e dell’eventuale proroga della stessa, con particolare riferimento ai pareri espressi e condizionati, in premessa riportati, siano indicati nell’atto espresso susseguente all’avvio del procedimento da parte della ditta, conformemente alla normativa che in atto ne regola la materia”.
Per un esame più attento delle questioni sollevate, invitiamo i lettori a leggere interamente la sentenza pubblicata di seguito: Sentenza Tar – Pallante

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