PASTORANO – Da una sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione arrivano notizie sul “caso Caturano” a Pastorano. Nel documento in particolare si sottolinea (con riferimento all’area dello stabilimento industriale ex Vavid trasformata in polo fieristico) che “ai fini della individuazione della relativa categoria funzionale di cui all’art. 23- ter d.P.R. 380101 l’attività fieristica va individuata quale attività commerciale, con la conseguenza che la modifica di destinazione d’uso, mediante opere, di un preesistente complesso immobiliare destinato ad insediamento produttivo richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire”. Altra notizia è quella che vede la famiglia Caturano impegnata nel tentativo di cavarsela con la prescrizione.
La sentenza – che pubblichiamo integralmente in coda a questo nostro articolo – è stata emessa a seguito di un ricorso “solo in parte fondato” di Antonietta Caturano, nell’ambito di una complessa vicenda che così viene sintetizzata dai giudici della Cassazione: “Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza dell’8/7/2016 ha accolto l’appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emesso il 15/4/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale e concernente un’area ex industriale e le opere in esso esistenti, ipotizzandosi, nei confronti di Antonietta CATURANO e Aniello CATURANO, quali amministratori di diritto e di fatto della “CATRAS s.r.l.”, nonché di Nicola TADDEO e Felice ZIPPO i reati di cui agli artt. 44, lett. b) e 30 d.P.R. 380\01, concretatisi nella realizzazione di una serie di opere (sbancamento di un’area pertinenziale, aumento di volumetria di manufatti preesistenti per un totale di 64.833 mc, muro di cinta di235 metrilineari ed altezza di3 metri, fabbricato adibito a servizi igienici di m. 9,00 X 4,00 X 3,00 e struttura metallica saldamente ancorata la suolo di 50 mq) in assenza di permesso di costruire, nonché la trasformazione urbanistica dell’area conseguente alla modifica della destinazione d’uso del complesso immobiliare”.
Ora la parola passa di nuovo al Tribunale, come si legge ancora nella sentenza: “La necessità di tale verifica impone pertanto un nuovo esame sul punto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale. Per questi motivi annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”.
Corte di Cassazione – Caturano
Rassegna Stampa
articolo di Rosa Parchi
da pignataronews.myblog.it