Pastorano, il Tar della Campania boccia la gara d’appalto per la riscossione dei tributi e condanna il Comune alle spese. Accolto il ricorso della Publiservizi contro l’Ente

Pastorano, il Tar della Campania boccia la gara d’appalto per la riscossione dei tributi e condanna il Comune alle spese. Accolto il ricorso della Publiservizi contro l’Ente

PASTORANO – Il Comune di Pastorano è stato sconfessato dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in merito all’espletamento della gara d’appalto per la riscossione dei tributi. Ma andiamo con ordine. Il 27 marzo scorso vennero pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli atti relativi alla procedura selettiva per l’affidamento per cinque anni “della gestione ordinaria e straordinaria dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, comprese le attività connesse, propedeudiche e strumentali per la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali di competenza del Comune di Pastorano”.

La Publiservizi S.r.l., tuttavia, presentò ricorso ai giudici amministrativi contro il Comune di Pastorano, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania e Molise, per l’annullamento – previa sospensione cautelare – del bando di gara, del relativo disciplinare e del capitolato (oltre al parere inoltrato dal Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Pastorano all’Anac e gli atti presupposti e conseguenti o connessi).

Nel corso dell’udienza del 19 luglio, l’ottava sezione del Tar ha ritenuto il ricorso fondato nella parte nella quale la Publiservizi lamenta “l’equivocità di una disposizione del successivo art. 12 del Capitolato (laddove è stabilito che “Al Comune deve essere garantito un importo minimo annuo pari al 65% delle somme iscritte nel Bilancio comunale e alla data della stipula del contratto le somme iscritte nel Bilancio degli ultimi tre anni antecedenti.”) avrebbe reso impossibile formulare una consapevole offerta”.

“[…]deve tuttavia convenirsi – scrivono i giudici nella sentenza pubblicata il 21 luglio –  con la ricorrente, sia sulla decisiva rilevanza della clausola in commento (costituendo un obbligo essenziale e preponderante nell’economia dell’impegno da assumere, il dover garantire al Comune il versamento di un importo annuo minimo pari al 65% delle somme iscritte nel bilancio comunale, indipendentemente dall’effettivo riscosso), sia sulla assoluta non chiarezza della disposizione in commento (non essendo dato comprendere se il 65% da garantire sia da computare sulla base di un unico bilancio o dei bilanci di tre anni antecedenti; e, in quest’ultima evenienza, come sia da effettuare il calcolo dell’importo da considerare iscritto in bilancio, dovendosi tener presenti i bilanci di tre anni)”.

Tale situazione avrebbe impedito la formulazione di offerte consapevoli, per questo l’ottava sezione ha deciso di annullare tutti gli atti di indizione della gara d’appalto (bando, capitolato e disciplinare), condannando il Comune di Pastorano al pagamento delle spese di giudizio che ammontano a duemila euro (oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato).

Leggi la sentenza: tar-comune-di-pastorano

Red.

 

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