PASTORANO – La gara d’appalto per la pavimentazione stradale e l’arredo urbano delle frazioni San Secondino e Pantuliano, bandita dal Comune di Pastorano, dovrà essere rivista e la stazione appaltante dovrà riesaminare le offerte pervenute. Questo è quanto ha deciso la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, la quale – con sentenza depositata il 15 ottobre 2015 – ha accolto il ricorso presentato dalla I.G.M. Costruzioni S.r.l. contro l’Ente pastoranese, per l’annullamento della determinazione del responsabile del servizio n. 40 del 17.3.2015 con la quale era stata aggiudicata la già citata gara alla Dlm Costruzioni.
Entrambe le ditte interessate parteciparono al bando pubblicato dal Comune di Pastorano. A conclusione dell’iter, è risultata vincitrice la IGM Costruzioni con il punteggio di 80,603, seconda la DLM Costruzioni s.r.l. con 79,930 punti. Quest’ultima, però, ha presentato una segnalazione e, nella riunione del 9 febbraio 2015, la commissione ha riesaminato l’offerta- tempo dell’aggiudicataria rilevando che la stessa non aveva dimostrato “in termini analitici quanto riportato al punto 3, paragrafo 12 del bando disciplinare di gara”. Decisione che ha fatto perdere 10 punti alla IGM Costruzioni, nel frattempo retrocessa al secondo posto con 70,603, e consegnato l’appalto alla DLM Costruzioni. Successivamente, con la determina numero 40 del 17 marzo 2015, il responsabile unico del procedimento ha aggiudicato definitivamente la gara alla prima classificata, appunto la DLM.
La IGM Costruzioni è ricorsa al Tar della Campania il quale, nell’udienza del 7 ottobre scorso, ha rilevato che “riguardo alla mancanza di una espressa comminatoria di assegnazione di un punteggio pari a zero per l’ipotesi in cui la documentazione giustificativa dell’offerta temporale fosse stata inidonea, avendo la lex specialis espressamente limitato tale eventualità all’assenza tout court, anche parziale, della stessa o alla presenza di aspetti contenutistici discordanti; a ben vedere, tale previsione costituisce mera replicazione di cause tipiche di esclusione riguardanti l’offerta in termini di incompletezza o incertezza.Tale considerazione è, di per sé, sufficiente per ritenere l’illegittimità dell’azione amministrativa, quantomeno sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento, avendo la stazione appaltante ritenuto di perseguire l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta in gara, attenuando l’intensità del giudizio di valore espresso nei confronti di quella della ricorrente, limitatamente all’elemento «tempo», quando ben altra avrebbe dovuto essere la determinazione da assumere secondo le disposizioni del bando”. Per questi motivi i giudici amministrativi hanno ritenuto di accogliere il ricorso e di annullare i provvedimenti impugnati con “obbligo parziale di rinnovazione del procedimento, secondo i criteri espressi nella presente decisione”.
Ecco il testo della sentenza del Tar della Campania: sentenza tar Igm
Red. Cro.