Per la rubrica “Io speriamo che me la cavo”, si parla della sicurezza nelle scuole (seconda parte)

Per la rubrica “Io speriamo che me la cavo”, si parla della sicurezza nelle scuole (seconda parte)

Negli Anni ’50 prevale la filosofìa della protezione, nella direzione di eliminare o ridurre le condi­zioni pericolose; nella fase della ricostruzione post-bellica, il DPR 27 aprile 1955, n. 547, il DPR 7 gennaio 1956, n.164 e il DPR 19 marzo 1956, n.303 si ispirano prevalentemente ad un mo­dello di protezione che si propone di tutelare l’integrità psicofisica nei luoghi di lavoro attraverso un insieme ampio ed articolato di misure tecniche di protezione. Negli anni 90, la disciplina comunitaria stimola un processo di evoluzione delle norme italiane in materia di sicurezza:

Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269 /CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – specifica mediante una dettagliata indicazione dei suoi elementi essenziali l’obbligo generale di sicurezza posto dall’art; 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, armonizzando gli aspetti tecnici, quelli umani e quelli organizza­tivi in modo da produrre effetti positivi sull’intera organizzazione aziendale;

Il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili in­troduce diverse novità di rilievo circa il sistema di prevenzione degli infortuni. Il D.Lgs. 626/1994 introduce alcuni obblighi fondamentali:

una valutazione preventiva globale ed integrata del rischio per tutte le attività, sia private che pubbliche;

b.  la redazione , attraverso il documento della sicurezza , di un programma di eliminazione o riduzione dei rischi;

c. la programmazione di una politica generale di prevenzione e protezione basato essenzialmen­te sulla priorità riconosciuta a misure di tipo collettivo rispetto a quelle individuali.

Con la Legge delega del 3 agosto 2007, n. 123 vengono successivamente introdotte alcune norme immediatamente applicabili e vengono definiti i principi e i criteri di delega raccolti nel Testo Unico D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La Legge, intervenuta dopo la modifica del Titolo V, dispone all’art. 1 «// riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione … garantendo l’uniformità della tutela dei la­voratori sul territorio nazionale attraverso il rispettò dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati».

Le innovazioni introdotte riguardano l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i lavoratori,indipendentemente dalla tipologia del contratto e la riformulazione delle sanzioni previste per le varie inadempienze.Per le scuole,in modo particolare,bisogna aspettare il DM P.I.29 sett.1998 n.382 per avere in modo specifico indicazioni specifiche.

Il D.Lvo n.81/2008 coordina e riordina le principali norme vigenti sostituendole con un nuovo codice di più di 300 articoli e 52 allegati.Esso definisce le responsabilità del Datore di lavoro,le risorse economiche e strumentali ,i  processi da  attivare:valutazione del rischio,miglioramenti da apportare per la loro eliminazione,sorveglianza sanitaria,formazione ecc..

L’articolo 15 elenca tutte le misure generali di tutela della salute:

valutazione di tutti i rischi;

programmazione della prevenzione;

eliminazione o riduzione dei rischi;

scelta delle attrezzature e delle posizioni ergonomiche,dei metodi di lavoro al fine di evitare ripetitività;

 sostituzione di tutto ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;

uso limitato di agenti chimici,fisici,biologici;

Controllo sanitario dei lavoratori;

Informazione e formazione per dipendenti,preposti,rappresentante dei lavoratori,addetti al primo soccorso,addetti all’antincendio;

uso di segnali di avvertimento e di sicurezza per i vari eventi previsti nei piani di evacuazione(sono diversi nel caso di incendio,terremoto,alluvioni);

la regolare manutenzione di ambienti,attrezzature,strutture.

Il datore di lavoro è il soggetto fisico che ha la responsabilità dell’organizzazione ed esercita i poteri decisionali e di spesa(art.2 co 1 ).Come già detto il Dm 292 individua il Capo d’Istituto quale datore di lavoro,ma di quali SOMME egli disponga NESSUNO FINO AD OGGI HA CHIARITO.Quelle specifiche assegnate dal Miur non superano complessivamente 700/800 euro.Con esse si DOVREBBERO  pagare Rsspp,Medico competente,formazione,acquisti di materiale ecc..Della serie:per i miracoli ci stiamo attrezzando!!!!

Inoltre,sia il titolo quinto della Costituzione che riconosce Autonomia alle Isituzioni scolastiche e ,quindi la personalità giuridica alle scuole e la legale rappresentanza al D.S.,sia il D.Lvo n.165 col quale gli si riconoscono poteri gestionali e organizzativi o il D.Lvo n. 150(Brunetta)che gli consentono un potere disciplinare prima non previsto,mettono in rilievo il delicatissimo compito del D.S che pero’ ribadisco per l’ennesima volta ,non possiede i soldi del proprietario di un’azienda.

Un’altra caratteristica è appunto il fatto che per le scuole proprietari degli immobili sono gli EE.LL..Essi sono tenuti  A TUTTI GLI INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE NECESSARI PER ASSICURARE….LA SICUREZZA DEI LOCALI…

Nel prossimo intervento saranno trattati i ruoli delle varie figure previste per la sicurezza nelle scuole.

Giacomo Coco

Commenta con Facebook