Permesso di costruire in località Santella: il Tar rigetta il ricorso di un cittadino contro il Comune di Bellona

Permesso di costruire in località Santella: il Tar rigetta il ricorso di un cittadino contro il Comune di Bellona




BELLONA – Il Comune di Bellona, pur non costituendosi in giudizio, la spunta in una vertenza con un cittadino che si era visto respingere una domanda di permesso di costruire e per questo era ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Nello specifico il signor Alessandro Di Lello aveva presentato ricorso  contro il Comune bellonese per l’annullamento del provvedimento n. 5077 del 01/07/2010 di rigetto della domanda di permesso di costruire, presentata il 03/06/2010, per la realizzazione di una abitazione in località Santella.

L’istanza era stata respinta poiché “l’area di intervento per la realizzazione di fabbricati per civili abitazioni, contrasta con la normativa vigente dello strumento urbanistico del Comune di Bellona – Programma di Fabbricazione – L’area ricade in zona vincolata con destinazione “Giardini pubblici” – aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio. Tale vincolo è decaduto, per avvenuta decorrenza del quinquennio del vincolo preordinato all’esproprio. Per tali zone (rientranti nella perimetrazione del centro urbano) la legge regionale n. 16 del 2004, per i comuni sprovvisti di Strumento urbanistico non consente l’edificazione di nessun genere, fino alla redazione di una nuova strumentazione urbanistica. Inoltre la decadenza del vincolo preordinato non comporta che l’area diventi di per sé edificabile”.

Il ricorrente, di fronte a tale diniego, aveva eccepito che il Comune di Bellona non avrebbe tenuto conto del disposto che consente l’edificazione nelle cosiddette “zone bianche”, cioè per quelle aree interessate da un vincolo preordinato all’esproprio estintosi per decadenza. Inoltre, non avrebbe indicato le modifiche da apportare al progetto al fine di consentirne l’approvazione. Secondo il legale del signor Di Lello, il Comune avrebbe violato anche l’art. 10 bis della legge n. 241/90, non avendo provveduto a notificare alla parte ricorrente il preavviso di rigetto.

Con sentenza depositata il 30 giugno 2016, l’ottava sezione del Tar ha ritenuto che – si legge nel documento – “L’indicata normativa di rango legislativo regionale non consente, quindi, la realizzazione di opere come quelle oggetto di richiesta di permesso di costruire”. La motivazione del provvedimento amministrativo relativa alla contrarietà con l’indicata normativa legislativa regionale, dicono i giudici amministrativi, “non è stata, peraltro, censurata dalla parte ricorrente, che non ha formulato una specifica doglianza sul punto, limitandosi a richiamare la generale e precedente normativa statale sull’edificabilità nelle cosiddette zone bianche, ovverosia l’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001, a fronte peraltro dell’indicata norma regionale (di cui non ha contestato l’applicabilità) che si presenta come successiva e speciale e, quindi, prevalente”. Per questo motivo, il tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso.

Leggi la sentenza del Tar: Tar Bellona

Red. cro.

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