PIGNATARO M. – I giudici hanno finalmente risolto la contesa amministrativa tra la GLM Ristorazione srl e la Klas Services srl, disputa che rischiava di condizionare il servizio mensa delle scolaresche del plesso “Giovanni Pascoli” e che ha costretto il Comune di Pignataro Maggiore a effettuare degli affidamenti diretti che probabilmente per mesi hanno comportato un aumento del costo del servizio rispetto a quello che può essere il risparmio garantito da una gara a evidenza pubblica. Tale situazione, infatti, si era venuta a determinare dopo che il Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche aveva aggiudicato la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell’infanzia e della scuola primaria, per il periodo ottobre 2019 – giugno 2021, alla Glm Ristorazione s.r.l., società che ha sede a Castellammare di Stabia.
La Klas Services srl, ditta che in precedenza si occupava dei pasti per i piccoli studenti pignataresi, avevo deciso di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro il Provveditorato e contro il Comune (che non si è costituito in giudizio), chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e, nello specifico, l’esclusione dalla gara della ditta che si è vista assegnare l’appalto. Veniva contestata, tra le altre cose, anche la mancata dichiarazione sulla regolarità delle norme per i lavoratori disabili e la presentazione di un’offerta anomala nella quale veniva – a parere del ricorrente – calcolato un costo troppo basso per la manodopera (una offerta di 71.680 euro per due anni, rispetto ad una previsione di 96.640).
A conclusione dell’udienza del 21 ottobre scorso, nonostante le richieste della società ricorrente, invece, l’ottava sezione del Tar ha respinto il ricorso. Nella sentenza depositata il 23/10/2020, difatti, sulla questione lavoratori disabili i giudici scrivono: “Nella fattispecie in esame, l’aggiudicataria ha reso la seguente dichiarazione: “la scrivente non è tenuta all’invio del prospetto informativo disabili secondo la legge 68/99 in quanto i lavoratori oggetto della base del computo sono inferiori a 15 visto che la maggior parte dei lavoratori sono acquisiti per passaggio di appalto (categoria esclusa dal computo e quindi non soggetta)”. E, in ultimo, per quanto riguarda la congruità dell’offerta, viene sottolineato che: “Da quanto precede, deve concludersi per l’infondatezza dell’affermazione di parte ricorrente secondo cui l’offerta economica di GLM sarebbe insostenibile (ove non addirittura in perdita), tenuto conto che “al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicatario e dall’esecuzione di un appalto (cfr. Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 270)” – così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30/7/2020 n. 4855”.
Leggi la sentenza: Sentenza Tar – Pignataro – Klas Services
Red. cro.