PIGNATARO M. – Il Comune di Pignataro Maggiore è costretto a incassare un nuovo smacco al Tribunale amministrativo regionale della Campania, a causa di una vicenda che già nel mese di dicembre dello scorso anno lo aveva visto soccombere. Si tratta della vertenza che aveva visto in prima linea l’Ufficio tecnico comunale il quale aveva negato un permesso di costruire all’architetto Massimo Borrelli. Quest’ultimo, come avevamo riportato a proposito del precedente giudizio, ritrovatosi nell’impossibilità di utilizzare la propria abitazione a causa del crollo di una struttura confinante in via Roma, aveva ripiegato su una casa di proprietà in via Siani, in contrada Troito, ma per renderla fruibile aveva dovuto presentare una istanza per la demolizione e ricostruzione e cambio di destinazione. Richiesta poi respinta con provvedimento del 10/8/2018. Il diniego, tuttavia, era diventato oggetto di ricorso al Tar che, con sentenza depositata il 16 gennaio scorso, aveva annullato il provvedimento del Comune.
Vicenda conclusa? Assolutamente no. Il signor Borrelli, infatti, incassata la vittoria, aveva presentato una nuova istanza il 17 aprile scorso rassicurando i tecnici pignataresi sulla volontà, in merito all’adeguamento della propria abitazione, di conformarsi alle prescrizioni riguardanti la distanza dai confini e la mancata destinazione del 20% a pertinenze agricole. Anche in questo caso, però, era arrivato il no dall’Utc che ha rigettato sia l’adeguamento del progetto e sia la nuova richiesta del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione e cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
A quel punto si è ritornati al Tar, presso il quale l’architetto Borrelli ha presentato ricorso contro il Comune e nei confronti dell’ingegnere Girolamo Parente (lo storico capo dell’Utc, però, non si è costituito in giudizio), chiedendo l’annullamento dei nuovi atti.
L’ottava sezione del tribunale amministrativo ha accolto di nuovo il ricorso e ha di nuovo annullato gli atti, condannando perfino il Comune alla somma di 1500 euro a titolo di spese di lite. Nella sentenza, depositata il 16 dicembre scorso, i giudici scrivono: “In definitiva, ad avviso del Collegio, va denunciata l’assenza di un corredo motivazionale idoneo a confutare gli elementi di modifica forniti dalla parte privata, non risultando che la Pubblica Amministrazione abbia svolto il necessario approfondimento istruttorio e motivazionale”.
Leggi il testo completo della sentenza: Sentenza Tar – Comune di Pignataro Maggiore
Red.