VITULAZIO – La lunghissima vertenza tra il Comune di Vitulazio e la società che gestiva la piscina comunale si arricchisce di un nuovo capitolo. Questo nuovo braccio di ferro al Tribunale amministrativo regionale della Campania, però, si è risolto con un nulla di fatto e il trasferimento della contesa di fronte al giudice ordinario. Ma andiamo per ordine.
I nostri lettori ricorderanno che con deliberazione n. 30 del 23 aprile 2018 il Commissario Straordinario del Comune di Vitulazio aveva dichiarato risolta per grave inadempimento del concessionario la convenzione per l’affidamento in project financing della progettazione, costruzione e gestione di un centro sportivo natatorio sottoscritta il giorno 11 dicembre 2014 con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Caserta Sporting Club in a.t.i. con la L.M.N. Costruzioni s.r.l.. Alla base della risoluzione vi erano delle inadempienze del concessionario in merito all’esecuzione di opere, nel mancato pagamento del canone concessorio e nell’omesso rispetto dei termini contrattuali per la regolare esecuzione delle opere. Con successiva ordinanza n. 17/2018 del 27 aprile 2018, l’Ente di via Lagnese aveva pure imposto il rilascio dell’immobile in concessione e il ripristino dello stato dei luoghi relativo all’area esterna.
Di fronte a tali provvedimenti, la società concessionaria, la Hydria Scarl, è ricorsa al Tar per chiedere l’annullamento della deliberazione del Commissario Straordinario con cui il Comune di Vitulazio ha dichiarato risolta la convenzione; della nota prot. n. 3255 del 30.03.2018 con cui si procedeva alla contestazione di inadempimenti; e dell’ordinanza con cui è stato ordinato il rilascio dell’immobile in concessione e il ripristino dello stato dei luoghi relativo all’area esterna. Inoltre, la società ha chiesto anche l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per la violazione delle regole contrattuali e il canone della buona fede esecutiva, e la condanna del Comune al pagamento dei danni accertati.
La prima sezione del Tar, con sentenza pubblicata il 16 luglio scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa in favore di quella del giudice ordinario. Si legge nella sentenza: “Va aggiunto che la giurisdizione amministrativa va declinata in favore di quella del giudice ordinario anche volendo tender conto del più recente indirizzo giurisprudenziale (Cassazione Sezioni Unite 6 luglio 2015 n. 13864), secondo cui «appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa ad una convenzione avente ad oggetto l’integrale ristrutturazione ed ampliamento di un impianto sportivo comunale”.
Di seguito il testo della sentenza: sentenza-tar-vitulazio
Red. cro.