Regina Antropoli va in pensione ed il Commissario Prefettizio “chiede in prestito” l’assistente sociale

Regina Antropoli va in pensione ed il Commissario Prefettizio “chiede in prestito” l’assistente sociale

VITULAZIO – Il 1 maggio del 2018 è stato collocato il pensionamento dell’assistente sociale del Comune di Vitulazio, la dr.ssa Regina Antropoli e sono stati avviati i primi provvedimenti per la sua sostituzione. Il Comune di Vitulazio ha chiesto la disponibilità ad utilizzare l’Assistente Sociale del Comune di Pignataro Maggiore, e precisamente la dr.ssa Anna Maria Riccio, che ha maturato esperienza, in particolare, nei servizi sociali, ad effettuare parte della prestazione lavorativa presso il corrispondente servizio del Comune di Vitulazio, secondo le modalità e i criteri da stabilire in apposita convenzione da stipularsi tra gli enti interessati, avvalendosi del disposto di cui all’art. 14 del CCNL del comparto “Regioni- Autonomie Locali” stipulato in data 22-01-2004; Pertanto, con nota prot. 4080 del 27-4-2018 è stata chiesta al Comune di Pignataro Maggiore la possibilità di utilizzo in convenzione dell’assistente sociale dr.ssa Anna Maria Riccio, in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente, ascritta alla categoria D, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22-01-2004, previo consenso dell’interessata; VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Pignataro Maggiore n. 65 del 03-5-2018, con la quale è stato dato il consenso all’utilizzo in convenzione con questo Comune della dr.ssa Anna Maria Riccio per 9 (nove) ore settimanali ed è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere, determinando in un anno la durata della convenzione, salvo rinnovo su richiesta di questo Ente e previo asenso di quello di appartenenza. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

13-05-2018

Alessia Loffredo

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