VITULAZIO – Il Comune di Vitulazio è stato costretto a incassare un’altra brutta sconfitta al Tribunale amministrativo regionale della Campania. Questa volta la materia del contendere era la rimozione dei rifiuti nell’area industriale. Il Responsabile dell’Area V – lavori pubblici, avvalendosi della potestà disciplinata del D. Lgs. n. 152 del 2006, aveva firmato l’ordinanza del 2 novembre 2017 con la quale ordinava alla Esagono S.r.l. la rimozione dei rifiuti presenti sull’area di sua proprietà. Ritenendo l’atto illegittimo, la società è ricorsa ai giudici amministrativi contro l’Ente di via Lagnese – che non si è costituito in giudizio – e nei confronti di Società Montanino S.r.l. e della Tecnoservice di M.K.; chiedendo l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza.
Nel corso dell’udienza del 25 gennaio scorso, la quinta sezione del Tar ha ritenuto di accogliere il ricorso e di annullare l’atto, rimettendo il potere di provvedere al sindaco. Il dirigente, infatti, avrebbe esercitato una prerogativa che la legge assegna al primo cittadino: “Ritenuto – scrivono i giudici nella sentenza pubblicata il 27 gennaio scorso – che merita accoglimento il primo motivo dedotto con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità del gravato provvedimento per l’incompetenza del dirigente comunale che ha emanato l’atto, trattandosi di potestà riservata espressamente al Sindaco dal citato art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, che così testualmente statuisce. Ritenuto, in definitiva, che la determinazione dirigenziale impugnata è viziata per incompetenza in quanto l’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, prevale su quest’ultima”.
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