PASTORANO – La Ge.S.I.A. S.p.A., società che negli anni scorsi è stata al centro di varie vicende di cronaca, nei giorni scorsi ha incassato una sconfitta in sede di giustizia amministrativa. L’azienda proprietaria di un impianto di rifiuti in località Torre Lupara, qualche anno fa, aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro l’ordinanza numero 15 del 28 marzo 2014 firmata dall’allora primo cittadino di Pastorano che vietava lo scarico del percolato dalle vasche dell’impianto dei Sorbo al canale “Acqualata”.
Nella contesa che ha coinvolto numerosi enti (oltre al Comune di Pastorano, la Provincia di Caserta, la Regione Campania, l’A.S.L. di Caserta, l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Campania e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento sostenendo che lo sversamento di percolato nel canale della zona industriale era stato un evento straordinario provocato dagli eventi atmosferici, dalla caduta accidentale di materiale giacente sul piazzale e dalla temporanea chiusura di alcuni impianti di conferimento.
La quinta sezione del Tar, tuttavia, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite. Nella sentenza depositata l’11 febbraio scorso, i giudici amministrativi motivano la decisione nei seguenti termini: “Peraltro dalle risultanze della nota della A.S.L. e del verbale di sopralluogo dell’ARPAC, i cui rilievi sono riportati nell’ordinanza gravata, non può dubitarsi che nella specie ricorressero i presupposti di contingibilità ed urgenza per il ricorso al potere extra ordinem, in considerazione delle condizioni dell’elevata precarietà ambientale non procrastinabile nel tempo e dell’elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria, determinato dalla situazione accertata al momento di detto sopralluogo, quale esattamente riportata nell’ordinanza gravata, non riconducibile, come vorrebbe fare intendere la parte ricorrente, al solo paventato pericolo di scolo del percolato dalle vasche al canale “Acqualata”, in relazione al quale peraltro è stato posto un divieto pro futuro essendo l’ordine di ripristino riferito al solo raccordo a T, in relazione al quale si ipotizza nella stessa ordinanza che potesse essere utilizzare per scaricare il percolato dalle vasche nel canale “Acqualata”, peraltro osservandosi che al momento del sopralluogo detto raccordo era scollegato per cui non pare ravvisabile quella discrasia tra il verbale di sopralluogo dell’ARPAC e l’ordinanza gravata, quale dedotto da parte ricorrente”.
Red. Cro.