SPARANISE – Mentre la centrale a turbogas continua ormai da più di un decennio a produrre energia nell’area ex Pozzi, nelle aule di tribunale procede lo scontro tra la Calenia Energia spa, proprietaria dell’impianto, e il Consorzio Area Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, in merito al rispetto della convenzione stipulata per l’avvio del progetto.
Il 2 marzo del 2005, infatti, la società firmò con l’Ente casertano un accordo con il quale venivano stabiliti gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione necessarie all’area interessata dall’impianto autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto n. 55/06/2004 del 10 maggio 2004. Nello specifico, veniva stabilito che la Calenia Energia dovesse versare a titolo di costo di urbanizzazione 95.601 euro, somma stabilita a parziale compensazione della realizzazione di un impianto di depurazione, oltre che delle infrastrutture primarie che la stessa Calenia si era impegnata a far costruire.
Poiché il Consorzio ritiene che i lavori eseguiti dalla Calenia non corrispondano a quelli pattuiti, e che l’impianto di depurazione non sia liberamente fruibile da tutte le aziende del comparto, è ricorso al Tar chiedendo che fosse dichiarato l’inadempimento contrattuale da parte delle Calenia Energia, con la conseguente risoluzione contrattuale e la condanna della Calenia a versare 403.280,00 euro.
La settima sezione del Tar inzialmente, invece, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimandando la questione al giudice ordinario. A quel punto il Consorzio Asi ha impugnato tale provvedimento al Consiglio di Stato chiedendone l’annullamento. La quarta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Consorzio Asi e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la causa al giudice di primo grado.
Dopo la riassunzione del ricorso, tuttavia, la settima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, nell’udienza dello scorso 6 maggio, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore Tar del Lazio. Nell’ordinanza depositata il 4 giugno 2020, infatti, i giudici amministrativi scrivono: “l’art. 135, co. 1, cod. proc. amm. dispone che «sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: … f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o) [vale a dire, le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti], limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2»”.
Leggi i documenti: Ordinanza Tar – Calenia
Red. Cro.