SPARANISE – Il traffico di rifiuti, pur essendo un reato tipicamente legato alle attività mafiose, di per sé non dimostrerebbe l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle società. Ruota intorno a questo assunto l’annullamento della interdittiva antimafia ai danni della Res srl, azienda che aveva rapporti imprenditoriali anche con il Comune di Sparanise. Nello scorso mese di luglio, infatti, sui media era circolata la notizia di un provvedimento interdittivo nei confronti della ditta che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti, costringendo lo stesso Ente sparanisano a interrompere ogni rapporto con la stessa.
Così la Res srl ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro il Comune di Sparanise, la Prefettura di Napoli e il Ministero dell’Interno; per l’annullamento: del provvedimento con il quale il Comune di Sparanise ha comunicato alla Società ricorrente il recesso da tutti di tutti gli atti in esso richiamati; della nota della Prefettura di Napoli prot. 40599 del 16/07/2015 cat. 12 b.16/ANT/AREA 1^; e della relativa nota di trasmissione a diversi enti ed amministrazioni, mai comunicata, con la quale sarebbe stata adottata informativa antimafia ostativa e di tutti gli atti in essa richiamati, non conosciuti e non conoscibili.
Nella sentenza depositata il 29 gennaio 2016, la prima sezione del Tar sottolinea: “Il provvedimento di interdittiva antimafia emesso in danno della società ricorrente non risulta fondato su elementi connotativi di un tentativo di infiltrazione mafiosa in atto o denotativi della sussistenza di un tale pericolo”. “Invero – aggiungono i giudici amministrativi –, le due imputazioni formulate a carico dell’Amministratore unico della società ricorrente, -OMISSIS- (cfr. motivazione dell’atto impugnato), ineriscono il solo reato ex art.260 d.lgs. n. 152/2006, in un caso, nell’ambito di un procedimento ancora pendente e, nell’altro, nell’ambito di un precedente procedimento concluso con il proscioglimento per prescrizione e non sono accompagnate da alcun ulteriore elemento di carattere oggettivo dal quale si possa ragionevolmente inferire il concreto o possibile condizionamento mafioso dell’attività di impresa”.
Così, a seguito dell’udienza del 2 dicembre scorso, il Tar ha accolto il ricorso sottolineando che: “Il gravame va, pertanto, accolto nei limiti dell’impugnativa spiegata avverso gli atti lesivi della sfera giuridica della società ricorrente (sub 1) e 2) dell’epigrafe), mentre va disatteso in relazione all’impugnativa degli ulteriori atti, attesa la loro natura endoprocedimentali e la conseguente inettitudine lesiva, nonché in relazione alla spiegata domanda di risarcimento del danno, rimasta priva di riscontro probatorio. Avuto riguardo alla natura e alla delicatezza degli interessi coinvolti, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio”.
Di seguito la sentenza del Tar e la precedente ordinanza sulla questione:
Res – sentenza tar – sparanise
Red. Cro.