PIGNATARO M. – Si chiude dopo sette anni la lunga vertenza amministrativa tra vicini di casa che nell’ormai “lontano” 2014 era assurta a questione pubblica perché coinvolgeva due storici esponenti politici pignataresi, Anselmo Bovenzi (centrosinistra) e Francesco D’Alonzo (centrodestra), tra l’altro genitori, rispettivamente, dell’ex assessore Ilaria Bovenzi e dell’attuale consigliere comunale Rosanna D’Alonzo. Per questioni urbanistiche, infatti, la moglie del magliocchiano di lungo corso D’Alonzo, Diana Di Gaetano, aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro il Comune di Pignataro Maggiore e nei confronti dell’ex componente del Consiglio comunale ai tempi dell’Amministrazione Palumbo.
La signora Di Gaetano, infatti, qualche anno fa aveva segnalato che la casa del Bovenzi era stata realizzata disattendendo le prescrizioni della licenza di costruzione rilasciata il 4 dicembre 1972. Per tale motivo il Comune, con ordinanza numero 6 del 14 gennaio 2014, aveva comminato una multa di 10.339,48 euro. La consorte dell’ex consigliere comunale di Alleanza Nazionale, non contenta, però, aveva impugnato l’ordinanza nella parte in cui viene irrogata la multa e aveva chiesto l’applicazione di una diversa sanzione. Secondo il legale della ricorrente, infatti, “l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto prima ingiungere la sanzione demolitoria, quale doverosa fase preliminare del procedimento repressivo dell’abuso edilizio, e solo nell’ipotesi di accertato impedimento strutturale, avrebbe potuto valutare l’eventualità di irrogare la sanzione pecuniaria”.
A conclusione dell’udienza del 22 aprile scorso, invece, l’ottava sezione ha rigettato il ricorso. Nella sentenza depositata il 5 maggio, infatti, i giudici del Tar hanno sottolineato: “Ebbene, l’abuso che l’odierna ricorrente contesta si traduce in una traslazione dell’edificio rispetto a quanto previsto nella richiamata licenza, sulla diversa area di sedime con aumento di superficie e realizzazione di una piccola cantinola semi-interrata. A seguito dei rilievi effettuati, l’ufficio tecnico ha potuto constatare che il fabbricato è stato costruito ad una distanza maggiore di m. 1,50 rispetto al confine dalla proprietà della ricorrente. Di conseguenza, non vi è stata violazione delle distanze legali, ove si consideri che, all’epoca della costruzione, non essendo vigente alcuno strumento urbanistico, erano applicabili le norme del codice civile e quelle della legge 765/1967, cd. “Legge ponte”. Per questa ragione, il fabbricato, avuto riguardo all’epoca in cui è stato costruito, non ha prodotto una lesione giuridicamente rilevante degli interessi dei terzi vicini”.
La sentenza del Tar Campania: Sentenza Tar – Di Gaetano
Red. Cro.