N. 00967/2013 REG.PROV.CAU. N. 02011/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Giovanni Sferragatta, Luigi Caturano, Antimo Caturano, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Ricciardelli e Luigi Ricciardelli, con domicilio eletto presso L. Verde, in Napoli, via Martucci, n. 48; contro U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura di Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, /con ricorso introduttivo:/ - della nota prot. n. 2120/12b.16/ant/area1^ del 03.12.2012 emessa dalla Prefettura di Caserta, recante informazioni antimafia ex art. 10 dpr n. 252/1998 nei confronti dei ricorrenti e di ogni altro atto connesso e consequenziale; /con motivi aggiunti depositati in data 7 giugno 2013:/ - dei medesimi atti e degli atti di indagini alla base della stessa. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura Di Caserta e di Ministero Dell'Interno e di Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che le censure dedotte non appaiono di sicuro fondamento, per cui nella presente sede cautelare sembrano piuttosto prevalenti gli interessi pubblici sottesi all’emanazione della determinazione impugnata; rilevato che il pregiudizio lamentato risulterebbe, se mai, rilevante ai fini del prelievo per una sollecita soluzione della controversia nel merito; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare. Spese al definitivo La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati: Cesare Mastrocola, Presidente Fabio Donadono, Consigliere Michele Buonauro, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/06/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)